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Lavoratore

 

Area tutela salute in ambiente di lavoro e sicurezza

Il Servizio si occupa di:

  • tutela della salute nei luoghi di lavoro
  • vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro (prevenzione degli infortuni e dei danni derivanti dalla esposizione a rumore, polveri, ecc.) 
  • pareri e consigli sui nuovi insediamenti produttivi
  • indagini sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali 
  • effettuazione visite mediche ed accertamenti specialistici su lavoratori che presentano patologie di sospetta origine professionale
  • visite ed esami strumentali (audiometrie, spirometrie) nei lavoratori anche su richiesta delle Aziende
  • rilascio autorizzazione al raddoppio della periodicità degli accertamenti sanitari effettuati sui lavoratori 
  • tutela delle lavoratrici madri con indagini volte ad accertare le condizioni per l'eventuale autorizzazione ad una maggiore astensione dal lavoro prima e dopo il parto 
  • parere su piani di sicurezza per la demolizione di materiali contenenti amianto 
  • informazione, formazione e assistenza a lavoratori, datori di lavoro e medici competenti sulla sicurezza e l'igiene del lavoro e sull'applicazione delle relative leggi
  • vidimazione dei registri infortuni delle Aziende
 
 

L'attestato di formazione e aggiornamento sostituisce il libretto di idoneità sanitaria

CHI NON E' IN POSSESSO di libretto di idoneità sanitario valido (oppure ha il libretto scaduto alla data 09.07.2003): deve ottenere il rilascio dell'attestato di formazione prenotando presso i punti Informazioni e Iscrizioni (vedesi apposito riquadro) la partecipazione al corso di formazione.

L'attestato di avvenuta formazione viene rilasciato ai soggetti che hanno soddisfatto l'obbligo della frequenza e superato con esito favorevole il questionario di apprendimento.

CHI E' GIA' IN POSSESSO di libretto di idoneità sanitario valido (cioè non scaduto in data 09.07.2003, oppure rinnovato o rilasciato fra il 09.07.2003 e il 17.04.2004):

  • se svolge mansioni comprese nel livello di rischio 2, è tenuto ad acquisire l'attestato di aggiornamento entro il 31 dicembre 2006 e successivamente ogni 3 anni
  • se svolge mansioni comprese nel livello di rischio 1, è tenuto ad acquisire l'attestato di aggiornamento entro il 31 dicembre 2007 e successivamente ogni 4 anni
 
 

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