Ingresso dai Paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen, Gran Bretagna e Israele
Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza che prevede l’ingresso dai Paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen, oltre che da Gran Bretagna e Israele, con tampone negativo, senza obbligo di quarantena.
Resta l'obbligo di esibire all'arrivo un tampone molecolare o antigenico con esito negativo, effettuato nelle 48 ore che precedono l'arrivo in Italia.
Con la stessa ordinanza sono state prorogate le misure restrittive nei confronti del Brasile fino al 30 luglio 2021.
Voli “Covid tested” Rafforzati i voli “Covid tested” con l'ordinanza 14 maggio 2021 che ha esteso la sperimentazione agli aeroporti di Venezia e Napoli, che si aggiungono a Milano e Roma e ha ampliato le tratte autorizzate con i voli provenienti da Canada, Giappone, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti. Per conoscere i requisiti richiesti ai passeggeri "Covid-tested" e per effettuare la compilazione obbligatoria del Passenger Locator Form, vai alla sezione dedicata: Voli Covid-tested
India, Bangladesh e Sri Lanka Il Ministro della salute, con l'Ordinanza 30 maggio 2021, ha esteso fino al 21 giugno 2021 le misure vigenti per gli ingressi in Italia per le persone provenienti o che abbiano soggiornato nei quattordici giorni precedenti in India, Bangladesh e Sri Lanka. Vai alla sezione dedicata all’India, Bangladesh e Sri Lanka . L’ingresso è consentito ai cittadini italiani residenti in Italia prima del 29 aprile 2021, agli iscritti all’A.I.R.E. e alle persone espressamente autorizzate dal Ministero della Salute.
Dal 24 maggio, per tutti gli ingressi in Italia, l’autodichiarazione cartacea è sostituita dal modulo digitale compilabile al seguente indirizzo: https://app.euplf.eu.
La dichiarazione cartacea sarà sostituita, previa adozione di circolare del Ministero della Salute, dalla compilazione di un modulo digitale di localizzazione del passeggero.
Elenco A- Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino
Elenco B- Gli Stati e i territori a basso rischio epidemiologico individuati con ordinanza ministeriale tra quelli di cui all' Elenco C. Al momento, nessuno Stato è ricompreso in questo elenco.
Elenco C - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco
Elenco D - Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, Giappone, Canada e Stati Uniti nonchè gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati con ordinanza tra quelli di cui all'elenco E
Elenco E - Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elencoRegole specifiche sono state adottate per chi ha soggiornato o transitato in Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka.
Vai alle sezioni dedicate:
Brasile,
India, Bangladesh e Sri Lanka
La disciplina generale per gli spostamenti da/per l’estero è contenuta nel DPCM 2 marzo 2021.
Il DPCM continua a basarsi su elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure.
L’Ordinanza 2 aprile 2021, ha previsto alcune riclassificazioni sugli elenchi di Paesi di cui all’Allegato 20.
Il decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 ha disposto l’applicazione di misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
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