
Dall’entrata in vigore del GDPR, il consenso del paziente per i trattamenti necessari per l'erogazione di una prestazione sanitaria, di norma non è richiesto, mentre permane sempre l’obbligo di informare adeguatamente gli interessati.
Alle seguenti sezioni è possibile consultare le informative per i singoli trattamenti effettuati per:
Inoltre, con riferimento agli studi retrospettivi di seguito elencati, così come prescritto dall'Autorità Garante, vengono pubblicate le informative specifiche relative al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR:
Tuttavia per alcuni trattamenti in ambito sanitario (FSE, DSE, referti on line) rimane la necessità di raccogliere il consenso dell'interessato: