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Nuove norme sui congedi parentali

 
 

Il 25/6/2015 è entrato in vigore il DLgs 80/2015 che modifica alcune condizioni per la fruizione dei congedi dei genitori; in sintesi, queste sono le novità:

congedo di maternità (astensione obbligatoria): può essere sospeso in caso di ricovero del bambino e recuperato successivamente. La sospensione è subordinata alla attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della madre con la ripresa della attività lavorativa;
congedo parentale (astensione facoltativa) dei genitori: è stato elevato il limite della età del figlio per la fruizione, ora il congedo parentale può essere fruito fino ai 12 anni del figlio;la riforma prevede inoltre che i periodi di congedo parentale fruiti fino ai 6 anni del figlio siano indennizzati nella misura del 30% della retribuzione, entro il limite massimo complessivo fra i due genitori di 6 mesi, e che i periodi fruiti fra i 6 e i 12 anni siano senza retribuzione;
il congedo parentale è fruibile anche a ore. A questo proposito, la norma prevede che la fruizione sia frazionabile a mezza giornata, fermi restando i limiti massimi.

Come previsto dal citato decreto, queste nuove norme valgono in via sperimentale per i congedi fruiti dal 25/6/2015 al 31/12/2015, per gli anni 2016 e seguenti si applicheranno solo se verranno emanati decreti attuativi che trovano copertura finanziaria; diversamente, è previsto che si torni alla situazione previgente.

L'UO Risorse Umane provvederà d'ufficio alla rivalutazione economica dei periodi di congedo parentale già autorizzati relativamente al periodo 25/6/2015 - 31/12/2015, in applicazione delle novità normative suddette.


Ultimo aggiornamento pagina:
24 Aprile 2019
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