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Amministrazione Trasparente

Organizzazione

Articolazione degli uffici

Collegio di Direzione

1. Il Collegio di Direzione è organo dell'Azienda, con funzioni di elaborazione, proposta, anziché consultive, in merito a:
(i) soluzioni organizzative e di sviluppo dei servizi;
(ii) formazione;
(iii) ricerca e innovazione.

Il Collegio di Direzione, in particolare:

  • elabora il Programma aziendale di Formazione, da proporre al Direttore Generale, in cui siano previsti, ovvero aggiornati annualmente, i piani del sistema ECM e della formazione universitaria specialistica, avvalendosi anche della collaborazione del Collegio aziendale delle professioni sanitarie;
  • formula proposte in materia di libera professione, ivi compresa l'individuazione di strumenti e modalità per il monitoraggio dell'attività libero professionale intramuraria e per la valutazione dei tempi di attesa;
  • elabora il programma aziendale di gestione del rischio, da proporre al Direttore Generale, e ne governa le attività, demandate per la gestione e l'operatività ai dipartimenti clinici;
  • promuove, coordina e valuta i programmi di ricerca e sviluppo delle innovazioni tecnologiche e organizzative;
  • esprime parere sui regolamenti attuativi dell'Atto Aziendale e sulle scelte di carattere strategico, che incidono sull'organizzazione dei servizi, con potenziali effetti sulla qualità dell'assistenza.
 

2. Eventuali decisioni assunte dal Direttore Generale in dissenso, rispetto al parere o alle proposte del Collegio di Direzione, devono essere adeguatamente motivate nell'atto deliberativo di pertinenza, e rappresentate al Collegio medesimo.
Il Direttore Generale può altresì avanzare osservazioni e rinviare al Collegio le proposte ricevute, richiedendo un supplemento di istruttoria, qualora riscontri le proposte stesse non pienamente coerenti con gli atti di programmazione aziendale e regionali, la normativa vigente o i limiti di Bilancio.

3. Il Collegio di Direzione è presieduto dal Direttore Sanitario, resta in carica tre anni dalla data
d'insediamento, ed è composto dai seguenti membri, cui spetta il diritto di voto:

  • il Direttore Sanitario;
  • il Direttore di Distretto;
  • i Direttori delle Direzioni Tecniche aziendali, di cui all'articolo 13 del presente Atto Aziendale;
  • i Direttori dei Dipartimenti, di cui all'articolo 21 del presente Atto Aziendale;
  • i Responsabili Infermieristici/Tecnici dei Dipartimenti sanitari, ove nominati;
  • un rappresentante dei Medici di Medicina Generale, un rappresentante dei Pediatri di Libera Scelta e un rappresentante degli Specialisti Ambulatoriali, nominati dal Direttore Generale, entro terne di nominativi proposte da ciascuna di dette categorie. A tale rappresentanza si aggiunge un Medico di Medicina Generale, scelto e nominato dal Direttore Generale, portando così a 4 i professionisti di specie componenti dell'Organo aziendale;
  • il Direttore della UOC Amministrazione del Presidio e dei Servizi territoriali, di cui all'articolo 21, comma 12 del presente Atto Aziendale.
 

4. Il Collegio di Direzione dovrà essere convocato almeno una volta ogni trimestre.
Il Direttore Generale interviene al Collegio per descrivere il contesto di previsione annuale e la rendicontazione di fine esercizio, almeno due volte all'anno, e comunque interviene ogni qualvolta debba presentare e/o condividere scelte strategiche.

5. Le modalità di funzionamento del Collegio di Direzione sono disciplinate in apposito Regolamento, elaborato dallo stesso Collegio e approvato dal Direttore Generale, prevedendo comunque la possibile partecipazione, senza diritto di voto, di esperti competenti nella trattazione dei singoli argomenti.


Ultimo aggiornamento pagina:
12 Aprile 2019

Ultimo aggiornamento
30 ottobre 2014

 
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