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Accesso civico

 

Accesso civico
Cos'è
Il decreto legislativo 33/2013 ha introdotto e disciplinato l'accesso civico: chiunque ha il diritto di richiedere documenti/informazioni/dati per i quali non risulti osservato dalla pubblica amministrazione l'obbligo di pubblicazione previsto dalla normativa vigente.
L'istanza
La richiesta di accesso civico non deve essere motivata ed è gratuita; presupposto del diritto è che sussista in base alla normativa l'obbligo di pubblicazione di ciò che viene chiesto.
L'istanza deve contenere la descrizione dei documenti/dati/informazioni richiesti (tale da consentirne l'individuazione) e va presentata al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), utilizzando il modello"Richiesta di accesso civico" (all. n. 1).
L'istanza va trasmessa via telematica all'indirizzo att.trasversali-anticorruzione@pec.ausl.imola.bo.it, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata oppure sottoscritta con firma autografa e inoltrata in tal caso unitamente a copia di documento di identità.
Il procedimento e la tutela
A seguito della richiesta, in base all'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e succ. mod. il Responsabile Prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT) entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, dà comunicazione della pubblicazione nel sito del documento/informazione/dato richiesto (se oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013) indicando il collegamento ipertestuale. In caso di ritardo o mancata risposta nel termine di 30 giorni,il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, Direttore Generale, presentando il modulo"Richiesta di accesso civico al titolare del potere sostitutivo" (all. n. 2)ai seguenti indirizzi:
- ausl@pec.ausl.imola.bo.it se l'istante è in possesso di casella postale elettronica certificata;
- ausl@ausl.imola.bo.it se l'istante è in possesso di una casella di posta elettronica tradizionale.
Per la tutela del diritto di accesso civico il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (art. 116 D. Lgs. 104/2010) entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione del RPCT o dalla formazione del silenzio.


Accesso civico "generalizzato"
Cos'è
Il Decreto Legislativo 97/2016 ha introdotto inoltre l'accesso civico"generalizzato": è riconosciuto a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs.33/2013.
L'accesso generalizzato è diretto a favorire "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" e trova limite nella tutela di interessi giuridicamente rilevanti in base a quanto previsto dall'art.5 bis del citato D. Lgs. 33.
L'istanza

L'istanza è gratuita, non deve essere motivata e deve contenere l'identificazione dei dati e dei documenti richiesti.
L'istanza di accesso civico generalizzato può essere presentata, utilizzando il modello "Richiesta di accesso generalizzato" (all. n. 3), alternativamente:
- all'Ufficio che detiene i dati e/o i documenti;
- al Protocollo Generale dell'Azienda USL di Imola, presso l'U.O. Segreteria Generale e Affari Legali.
Il procedimento
Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione/ricevimento dell'istanza con comunicazione al richiedente.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il costo sostenuto dall'Azienda per la riproduzione su supporto materiale.
In presenza di eventuali controinteressati (cioè portatori degli interessi privati identificati nell'art. 5 bis che potrebbero essere lesi dall'accesso) l'Azienda è tenuta a dare comunicazione agli stessi mediante invio, con raccomandata A.Ro per via telematica, dell'istanza di accesso civico ricevuta.
Il termine del procedimento in questo caso è sospeso fino a un massimo di 10 giorni decorrenti dal ricevimento, da parte dei contro interessati, dell'istanza di accesso civico, termine entro il quale gli stessi possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.
La tutela
Il richiedente, in caso di diniego totale o parziale all'accesso generalizzato o di mancata risposta nel termine di cui sopra, ovvero i controinteressati in caso di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (Azienda USL Imola, Viale Amendola 2, Imola, all'indirizzo PEC att.trasversali-anticorruzione@pec.ausl.imola.bo.it.)
Avverso la decisione o il silenzio del responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del Responsabile Prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT), il richiedente l'accesso generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 116 D.Lgs. 104/2010 entro 30 giorni.

 
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento pagina:
22 Dicembre 2020
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