Art. 43, c. 1, Dlgs 33/2013
Delib. Civit n. 105/2010 e 2/2012
Art. 1, cc. 3 e 14, L. 190/2012
Art. 18, c. 5, Dlgs 39/2013
pubblicato il 11 giugno 2018
Schede ANAC - Relazione del Responsabile Anticorruzione ex art.1, comma 14, L.N. 190/2012 debitamente pubblicate sul sito aziendale in forma originale secondo le
disposizioni pervenute con comunicato del Presidente dell'ANAC pubblicato il 21 novembre 2018
Relazione annuale del responsabile della prevenzione della Corruzione
ultimo aggiornamento 29/01/2015
La legge6.11.2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e larepressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblicaamministrazione", introduce, per la prima volta nel nostro ordinamento,una disposizione specificamente diretta alla regolamentazione del c.d. whistleblowing"nell'ambito del pubblico impiego.
L'art. 1, comma 51, legge n. 190/2012, novella infatti il D.Lgs. 30.03.2001, n.165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delleamministrazioni pubbliche", introducendo dopo l'articolo 54 una nuovadisposizione, l'articolo 54-bis, intitolato "Tutela del dipendentepubblico che segnala illeciti" che testualmente recita"1.Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovveroper lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblicodipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovveroriferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto aconoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato,licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta,avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente oindirettamente alla denuncia.2.Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non puòessere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazionedell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulterioririspetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o inparte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenzasia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.3.L'adozione di misure discriminatorie e' segnalata al Dipartimento dellafunzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalleorganizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazionenella quale le stesse sono state poste in essere.
4.La denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguentidella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni" Il moduloper la denuncia è disponibile nel presente sito, allegato n. 1.Inoltre, inrelazione alla determinazione n. 6/2015 dell'ANAC, è offerta l'opportunità alpubblico dipendente di inviare direttamente all'ANAC le segnalazioni per mezzodella compilazione e trasmissione del fac-simile, allegato n. 2, che èpossibile scaricare con le modalità sotto riportate.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dellaTrasparenzaDr. Luigi Infelise
N.B.: Per inviare la segnalazione all'Anac occorre salvare sul desktop il modulo sottoriportato e procedere alla compilazione e invio tramite il pulsante in fondo al documento.
Dal maggio 2017 l'Azienda USL di Imola ha approvato un regolamento inerente gli incontri di informazione scientifica su farmaci e dispositivi medici in modo tra rendere trasparenti i rapporti tra i propri dipendenti e le aziende farmaceutiche ed assicurare la non interferenza tra attività di informazione scientifica ed attività assistenziale, in attuazione della Delibera Regionale n.2309/2016.