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Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. “whistleblowing”)

L’articolo 54-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, detta le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il cosiddetto “whistleblowing”.

Nello specifico, il comma 5 enuncia che, in base alle nuove linee guida di ANAC (delibera ANAC 469/2021), le procedure per il whistleblowing "prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione”. 

L'Azienda USL di Imola si è dotata di uno strumento tramite cui:

  • la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
  • la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
  • nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
  • la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. la tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.
 

Oggetto delle segnalazioni sono:

  1. le condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. La segnalazione deve essere effettuata nell'esclusivo interesse della integrità della pubblica amministrazione;
  2. le comunicazioni di misure ritenute ritorsive adottate dall'amministrazione nei confronti del segnalante, in ragione della segnalazione effettuata.
 

Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, se necessaria, le prime segnalazioni possono essere avanzate, a discrezione del whistleblower, al superiore gerarchico, al RPCT ovvero ad ANAC. Le seconde debbono essere trasmesse esclusivamente ad ANAC

Accedi al sistema per la compilazione e invio della segnalazione al RPCT

 

ANAC Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)

 
 

Le informazioni in merito al trattamento dei dati personali relativamente al procedimento in oggetto (art.13 Regolamento UE 2016/679), sono pubblicate nel sito istituzionale dell'Azienda USL di Imola, alla voce "Privacy"


Ultimo aggiornamento pagina:
29 Giugno 2023
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