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Cosa devo fare per richiedere un periodo di aspettativa per esigenze personali?

 
 

Nei CCNL sono previste due tipologie di aspettativa finalizzate alla tutela di esigenze personali e/o familiari, cumulabili fra loro:

A) Aspettativa per esigenze personali o di famiglia

Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di 12 mesi nel triennio.

In via generale, l'aspettativa è concessa per le seguenti motivazioni:
- assistenza a figli inferiori a 8 anni, anche nei casi inserimento all'asilo nido e alla scuola materna
- assistenza a familiari in situazione di disagio, per motivi di salute (da documentare con certificazione medica)
- situazioni di necessità/disagio personale, non connesse a stati di malattia 

Norme procedurali per la concessione della aspettativa per esigenze personali o di famiglia La richiesta di aspettativa deve essere in forma scritta e presentata all'UO Risorse Umane per la relativa autorizzazione con almeno 30 giorni di anticipo, salvo casi eccezionali di urgenza o non prevedibilità dell'assenza. Nella richiesta debbono essere riportate specifiche motivazioni (non generiche dizioni.) La richiesta viene trasmessa al Dirigente della Unità Operativa di assegnazione, per il parere di competenza. Il Dirigente, viste le motivazioni addotte nella richiesta di aspettativa, esprime parere in relazione alla compatibilità dell'assenza con le esigenze organizzative e di servizio; in particolare, valuta la possibilità di programmare la fruizione di giornate di ferie residue e/o di concordare con il dipendente diversa collocazione temporale della aspettativa, se necessario L'eventuale parere sfavorevole alla aspettativa, ovvero la richiesta di modifica del periodo di fruizione dello stesso, per motivazioni connesse ad esigenze organizzative, deve essere adeguatamente motivato. Il Responsabile dell'UO Risorse Umane autorizza o meno l'aspettativa, tenuto conto del parere espresso.  Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, se non siano trascorsi almeno 4 mesi di servizio attivo, tenuto conto anche dei periodi di aspettativa per periodo di prova e per contratto di lavoro a tempo determinato presso altra pubblica amministrazione.

B) Aspettativa per gravi e documentati motivi

Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi periodi di aspettativa per gravi e documentati motivi, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di 2 anni nell'arco della vita lavorativa.
Per i "gravi e documentati motivi" si fa riferimento a quanto individuato dal regolamento interministeriale n.278/00. Sono comunque riferibili principalmente alla necessità di assistere familiari con gravi patologie e non autosufficienti

Ultimo aggiornamento pagina:
12 Aprile 2019
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